Il prezzo irrisorio pattuito per la vendita di una partecipazione societaria e il rapporto di stretta parentela tra le parti possono essere considerati indici per ritenere che la compravendita sia, in realtà, una donazione, la quale, ove ne ricorrano i presupposti, è soggetta all’obbligo di collazione e all’azione di riduzione per lesione di legittima.
La quota di società non conferisce al socio un diritto reale su beni costituenti il patrimonio societario, ma un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, la cui misura non è soggetta a cambiamento per effetto di successivi aumenti di capitale, sicché la relativa donazione (anche ove dissimulata o indiretta) è soggetta a collazione per imputazione di beni mobili, ai sensi dell’art. 750 cod. civ., e, dunque, sulla base del valore che aveva al tempo di apertura della successione.