L’azione di responsabilità promossa dal fallimento ex art. 146 l. fall. è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, nell’ambito della quale il Tribunale giudica in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c., con la conseguenza che tutte le sentenze, definitive e non definitive, debbono essere emanate dall’organo collegiale.