In materia di brevetti, al fine di escludere la contraffazione per equivalente, non è sufficiente la variazione, ancorché originale, apportata a un singolo elemento del trovato brevettato, qualora tale variazione non consenta di escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore.
La contraffazione per equivalente deve invece escludersi quando la realizzazione contestata si differenzi dal trovato brevettato per una pluralità di elementi caratterizzanti, relativi a una caratteristica fondamentale dell’invenzione, poiché in tal caso viene meno l’utilizzazione, anche solo parziale, della soluzione protetta.
La contraffazione per equivalente ricorre quando la realizzazione contestata consente di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive di carattere di originalità, in quanto ovvie alla luce delle conoscenze del tecnico medio del settore; deve invece escludersi ove le varianti adottate presentino carattere di originalità, offrendo una soluzione non banale e non ripetitiva rispetto a quella brevettata, collocandosi al di fuori dell’idea di soluzione protetta.