Ai fini del sequestro conservativo di beni, in caso di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società in liquidazione, con riferimento al requisito del fumus boni iuris è indispensabile che la parte ricorrente alleghi e dimostri i fatti costitutivi della domanda cautelare, che consistono nella ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, non essendo invece tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività di impresa e non abbiano finalità liquidatoria. Il periculum in mora può essere ritenuto sussistente anche in considerazione dell’entità del credito vantato dal ricorrente.