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Tribunale di Milano, 13 Maggio 2025

Azione di classe ex art. 840-bis c.p.c.: inammissibilità per manifesta infondatezza

Tribunale di Milano, 13 Maggio 2025
Azione di classe ex art. 840-bis c.p.c.: inammissibilità per manifesta infondatezza

Nell’azione di classe disciplinata dagli artt. 840-bis e ss. c.p.c., la domanda è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza quando gli attori non abbiano fornito prova dei fatti costitutivi della pretesa [nel caso di specie, con riguardo alla qualità di microimprenditore ai sensi dell’art. 18, lett. d-bis), cod. cons. — la cui sussistenza è elemento costitutivo della legittimazione attiva e non può essere presunta — nonché alla titolarità del rapporto contrattuale con le convenute e all’esistenza e all’entità del danno lamentato]; in tale contesto, la richiesta di un termine per colmare le lacune istruttorie non può essere accolta, in quanto nel rito sommario di cognizione le parti sono tenute a dedurre negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie necessarie all’assolvimento dell’onere probatorio, senza possibilità di integrazioni successive.

Data Sentenza: 13/05/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Bellesi
Registro: RG 42767 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 29/04/2026
Massima a cura di: Marianna Gagliardi
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