Dal momento che l’esercizio in buona fede del diritto del socio all’ispezione presuppone la previa richiesta rivolta in via stragiudiziale all’amministratore – richiesta in assenza della quale non può affermarsi che il diritto sia stato negato o limitato illegittimamente dalla società – la domanda proposta ex art. 2476 comma 2 c.c. per disporre l’ispezione delle scritture contabili, della documentazione amministrativa e dei libri sociali di una Srl non può trovare accoglimento ove non sia stata inviata o ove, comunque, manchi la prova di tale invio prima del deposito del ricorso.
Quanto alla domanda di revoca dell’amministratore ex art. 2476 comma 3 c.c., difetta il fumus boni iuris quando gli addebiti riguardino fatti non imputabili all’amministratore in carica ovvero atti rientranti nei poteri gestori e sorretti da ragioni economiche non manifestamente irragionevoli (i.e. vendita di beni sociali conforme all’oggetto sociale, deliberata dal precedente amministratore, effettuata a prezzo superiore alla stima e finalizzata a reperire liquidità per esigenze della società).