In tema di s.r.l., il diritto del socio non amministratore di consultare i libri sociali e i documenti amministrativi ex art. 2476, comma 2, c.c. si estende ai libri sociali previsti dall’art. 2421 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti, nonché ai libri e alle scritture contabili obbligatorie che deve tenere l’imprenditore che esercita attività commerciale, ivi compresi il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA, i mastrini o schede di conto, le scritture ausiliarie di magazzino, il registro dei beni ammortizzabili e le scritture contabili dei sostituti d’imposta, oltre agli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e alle copie di quelle spedite; vi rientrano altresì, in forza dell’interpretazione estensiva del riferimento ai documenti relativi all’amministrazione, anche gli estratti conto bancari. Restano invece esclusi i documenti appositi e di nuova formazione, non rientranti nelle scritture contabili della società, nonché le richieste meramente esplorative relative a documenti della cui esistenza non si abbia alcuna prova.