L’apertura della liquidazione volontaria della società non determina di per sé l’improcedibilità del procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dal socio per denunciare le irregolarità gestorie poste in essere dall’amministratore e nell’ambito del quale sia già stata disposta l’ispezione, ma ciò ove però le irregolarità denunciate possano continuare a produrre effetti pregiudizievoli, in quanto con la messa in liquidazione non cessa la gestione dell’impresa in modo automatico e tanto più nel caso in cui liquidatore sia il medesimo soggetto che era amministratore, è astrattamente ipotizzabile che le modalità di gestione continuino ad essere le medesime. Tuttavia qualora l’attività di impresa sia cessata e non vi sia più continuità (nel caso di specie sono stati licenziati i dipendenti e ceduti i beni strumentali) viene meno il requisito dell’attualità delle condotte irregolari, con il che viene meno anche la possibilità di revocare il liquidatore in carica.