L’operatività del principio del ne bis in idem non è limitata alle sole ipotesi in cui sia già stata emessa una pronuncia o, se emessa, sia passata in giudicato. E’ stata ampliata a tutte le ipotesi in cui una domanda sia già stata proposta in un diverso giudizio sulla base delle medesime allegazioni. Non rileva che le domande siano perfettamente coincidenti e che i giudizi rispondano a differenti finalità. L’ampia operatività del citato principio è coerente con l’ulteriore principio dell’economicità del giudizio, che deve essere letto alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata.
L’avvenuta costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. impone che l’autorità giudiziaria non possa essere chiamata più volte a pronunciarsi sulla medesima questione, onde evitare possibili contrasti nei giudicati e garantire una celerità nella definizione dei giudizi. Pur non esistendo nell’ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, la possibilità per la parte munita di titolo esecutivo di procurarsene un altro è consentita, purché sussista l’interesse ad agire ex art. 100 cpc e non vi sia abuso del diritto o del processo. L’abuso del processo, sul piano oggettivo, si configura quando lo strumento processuale è usato non per tutelare i propri diritti, ma per nuocere alla controparte con intenti emulativi, mentre, sul piano soggettivo, è riscontrabile quando la condotta è posta in essere in violazione del generale dovere di correttezza ex art. 1175 cod. civ. e buona fede ex art. 1375 cod. civ. Pertanto, l’abuso del processo è configurabile ogniqualvolta l’iniziativa processuale sia intesa a conseguire un ingiusto vantaggio, distorcendo i fini naturali del processo civile.