Con riferimento alle condotte dispersive del patrimonio sociale commesse dall’amministratore di una S.R.L., la responsabilità per la gestione del patrimonio e della cassa sociale grava sull’amministratore, al quale spetta, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di giustificare tutte le uscite e il saldo finale ovvero di provare che i beni che, secondo la contabilità sociale, avrebbero dovuto costituire il patrimonio, siano stati comunque utilizzati per scopi sociali. Ne discende che, a fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall’attivo della società oppure di improprio utilizzo della cassa sociale o della giacenza di magazzino, la società che agisca per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento di quest’ultimo (consistente nella distrazione delle suddette risorse), mentre compete all’amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali ovvero nella puntuale destinazione delle risorse all’esercizio dell’attività di impresa.