L’attività volta a promuovere, direttamente o indirettamente, la vendita di sigarette elettroniche e/o contenitori di liquido in ricarica realizzata dal produttore o rivenditore di tali prodotti attraverso siti web di e-commerce gestiti da quest’ultimo, integra un’ipotesi di violazione del divieto sancito dall’art. 21, comma 10, lett. a), del D. lgs. 12 gennaio 2016, n. 6. Tale disposizione deve ritenersi, infatti, comprensiva anche delle attività commerciali svolte on line, alla luce della lettura della norma cit. in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, il quale chiarisce che per “servizi della società dell’informazione” debbano intendersi anche “le attività economiche svolte in linea “on line”, nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni”. Per tale ragione, integra un’ipotesi di violazione del suddetto divieto l’esecuzione di un’attività avente finalità promozionale, diretta o indiretta, svolta attraverso pagine dei social network (ad esempio, Instagram) oppure siti web di soggetti terzi.