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Tribunale di Brescia, 8 Gennaio 2024, n. 63/2024

L’azione individuale del socio e del terzo ex artt. 2395 e 2476, comma 7, c.c.: presupposti e limiti della responsabilità dell’amministratore

Tribunale di Brescia, 8 Gennaio 2024, n. 63/2024
L’azione individuale del socio e del terzo ex artt. 2395 e 2476, comma 7, c.c.: presupposti e limiti della responsabilità dell’amministratore

Le azioni individuali del socio e del terzo (previste dall’art. 2395 c.c. in ambito di s.p.a. e attualmente, si ribadisce, dall’art. 2476, comma 7 c.c. in ambito di s.r.l.) consentono di far valere la responsabilità dell’amministratore soltanto per danni da quest’ultimo arrecati alle loro ragioni in via immediata, e dunque non per danni riflessi, che siano cioè conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale discendente dalla mala gestio. L’esercizio dell’azione individuale di risarcimento del danno diretto necessita l’allegazione specifica: a) del soggetto che fa valere la pretesa (socio o terzo); b) della condotta colposa o dolosa dell’amministratore, integrante mala gestio; c) del danno direttamente incidente sulla sfera patrimoniale del socio o del terzo; d) del nesso sussistente tra condotta e danno.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 08/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Davide Scaffidi
Registro: RG 4120 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 19/05/2026
Massima a cura di: Stefano Seminara
Stefano Seminara

Laureato con Lode presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Avvocato del foro di Milano. Collaboratore presso la sede di Milano di Bureau Plattner dove mi occupo principalmente di Diritto Commerciale e Societario. Appassionato, tra varie materie, anche di Influencer Marketing Law.

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