Le azioni individuali del socio e del terzo (previste dall’art. 2395 c.c. in ambito di s.p.a. e attualmente, si ribadisce, dall’art. 2476, comma 7 c.c. in ambito di s.r.l.) consentono di far valere la responsabilità dell’amministratore soltanto per danni da quest’ultimo arrecati alle loro ragioni in via immediata, e dunque non per danni riflessi, che siano cioè conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale discendente dalla mala gestio. L’esercizio dell’azione individuale di risarcimento del danno diretto necessita l’allegazione specifica: a) del soggetto che fa valere la pretesa (socio o terzo); b) della condotta colposa o dolosa dell’amministratore, integrante mala gestio; c) del danno direttamente incidente sulla sfera patrimoniale del socio o del terzo; d) del nesso sussistente tra condotta e danno.