In tema di sequestro giudiziario, il periculum in mora sussiste quando lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la possibilità che si verifichino deterioramenti, sottrazioni o alterazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando siano esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un’azione contrattuale che, se accolta, importi una condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta; ciò in quanto, il termine “possesso” non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la mera detenzione.