Laddove la parte convenuta in sede cautelare non avvii, nel termine di cui all’art. 669-octies, commi 1 e 6, c.p.c., il giudizio di merito, la successiva domanda di tale parte diretta ad accertare l’insussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione ha natura di ordinario giudizio “sganciato” dalla precedente fase cautelare e non di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.