In tema di cessione di partecipazioni sociali, le clausole di garanzia in ordine alla condizione economica e patrimoniale della società oggetto di acquisizione esulano dalle ordinarie garanzie in tema di vizi della cosa compravenduta e costituiscono garanzie a natura autonoma relative alla situazione debitoria della società o al valore del patrimonio netto dell’azienda, sulla premessa che la cessione delle partecipazioni di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, bene di secondo grado, e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.
Le clausole di aggiustamento del prezzo, c.d. price adjustment, costituiscono il meccanismo negoziale strumentale alla determinazione del prezzo definitivo di cessione delle partecipazioni, ove esso rappresenti l’espressione monetaria di un parametro patrimoniale o reddituale della società target, c.d. valore rilevante. Con siffatto meccanismo, le parti procedono a un’iniziale e provvisoria quantificazione del prezzo, al momento della stipulazione del contratto di cessione, sulla base della situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della società target aggiornata a una determinata data di riferimento; il corrispettivo viene poi definitivamente stabilito sulla base di una successiva situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale, che tenga conto della eventuale differenza positiva o negativa riscontrata tra il valore assunto a riferimento e il valore successivamente accertato. In tal modo, le clausole di aggiustamento del prezzo concorrono alla determinazione della misura della prestazione principale e indefettibile a carico del compratore, consistente nel pagamento del prezzo.
Una clausola di adeguamento del prezzo è valida, giacché soddisfa il requisito della determinabilità dell’oggetto, ed è conforme al canone di buona fede oggettiva in quanto preveda l’adeguamento del corrispettivo fissato alle sopravvenienze passive successivamente accertate, ossia verificate dopo la cessione, facenti capo alla società target, per fatti accaduti prima del perfezionamento dell’accordo traslativo, in ordine a causali specificate nei confronti di soggetti individuati.
Ciò comporta che è onere dell’acquirente che invochi l’operatività della clausola di aggiustamento del prezzo e il conseguente diritto alla riduzione del prezzo di cessione dimostrare: i) che le sopravvenienze passive e/o i debiti e/o le modifiche dello stato patrimoniale della società verificatesi nell’esercizio di riferimento non fossero altrimenti conoscibili dall’acquirente stesso; ii) che esse costituiscano mera emersione di passività pur sempre riconducibili a fatti societari antecedenti alla cessione.