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Tribunale di Bari, 8 Luglio 2025

Sul diritto del socio che partecipi alla gestione societaria di richiedere informazioni e documenti

Tribunale di Bari, 8 Luglio 2025
Sul diritto del socio che partecipi alla gestione societaria di richiedere informazioni e documenti

Se è vero che solo “[i] soci che non partecipano all’amministrazione” possono esercitare il diritto di controllo sugli atti e sulla gestione societaria ex art. 2476 co. 2 c.c., è altrettanto vero che la partecipazione del socio istante ad una o più frazioni della gestione societaria non gli impedisce di richiedere informazioni e documenti per le frazioni alle quali è rimasto estraneo.

L’approvazione come socio dei bilanci societari in assemblea non postula la necessaria conoscenza da parte dello stesso delle singole movimentazioni bancarie operate dal legale rappresentante pro tempore e l’approvazione di un bilancio in sede di consiglio di amministrazione da parte di un consigliere di amministrazione non preclude allo stesso di chiedere non solo documenti inerenti alle spese e alle entrate della società di altri anni, ma anche quelli dell’anno coincidente con l’esercizio a cui si riferisce il bilancio approvato per esercitare quella vigilanza, anche postuma, che spetta a ciascun componente del consiglio di amministrazione.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 08/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Michele De Palma
Registro: RG 1912 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/07/2026
Massima a cura di: Andrea Manta
Andrea Manta

Laureato, con lode e menzione della tesi, in Giurisprudenza presso l’Università di Trento con un elaborato sulla Corporate Sustainability Reporting Directive. Attualmente praticante avvocato presso lo studio legale Hogan Lovells.

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