Deve essere affermata la responsabilità dei sindaci che non abbiano rilevato tempestivamente l’illiceità di un’operazione che presenti significativi elementi di anomalia (quali, nella specie, l’estraneità all’oggetto sociale, la realizzazione in prossimità della chiusura dell’esercizio di imposta e non corredata da idonea documentazione e dalla prova dell’avvenuto pagamento).