Il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. è finalizzato a consentire, tramite l’intervento dell’autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione societaria, violate da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, purché attuali e idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all’attività della società.
L’adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. non può essere giustificata unicamente sulla base di valutazioni concernenti l’andamento economico dell’impresa sociale, poiché le gravi irregolarità rilevanti ai fini della norma non attengono a valutazioni di merito o di opportunità, ma possono consistere nella violazione di obblighi e doveri a contenuto specifico, previsti dalla legge o dallo statuto, ovvero nella violazione di generici obblighi di gestione diligente.
Il presupposto della potenzialità del danno comporta che l’intervento giudiziario non possa ritenersi ammissibile allorquando l’azione lesiva abbia esaurito i propri effetti, in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione delle violazioni, ovvero quando vengano in rilievo fatti remoti o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva, dovendo le gravi irregolarità essere attuali e ancora in grado di produrre effetti pregiudizievoli per la società.