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Tribunale di Bologna, 1 Aprile 2025, n. 814/2025

Uso anteriore del segno ai fini del giudizio di novità: insufficienza della mera registrazione del dominio

Tribunale di Bologna, 1 Aprile 2025, n. 814/2025
Uso anteriore del segno ai fini del giudizio di novità: insufficienza della mera registrazione del dominio

Ai fini dell’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del marchio di fatto può togliere novità al marchio altrui solo se di notorietà ultralocale e anteriore alla data di deposito della domanda.

Il rischio di confusione può risultare assai depotenziato dal fatto che i soggetti coinvolti non si rivolgano a comuni consumatori, ma a soggetti specializzati in grado di cogliere il significato e i singoli elementi del segno.

Il nome a dominio, benché anteriormente registrato, non può essere per questo solo fatto e per la potenziale espansione a mezzo Internet, essere ritenuto di notorietà ultralocale: spetta alla parte che invoca il preuso dimostrare, con allegazioni ed elementi specifici, che la sua forza espansiva aveva raggiunto una larga diffusione sul web; la medesima regola vale, ai sensi dell’art. 12, lett. b), c.p.i., per la denominazione sociale.

La domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è rigettata ove emergano plurimi aspetti controvertibili, incompatibili con i presupposti di temerarietà.

Data Sentenza: 01/04/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro: RG 1910 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2026
Massima a cura di: Jacopo Ciani
Jacopo Ciani

Avvocato del Foro di Milano, Professore a contratto presso ESCP Business School, Dottore di ricerca in diritto industriale, si occupa di proprietà intellettuale, diritto della concorrenza e della comunicazione commerciale ed è appassionato di informatica e nuove tecnologie

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