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Corte d'appello di Brescia, 12 Luglio 2024

La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.: controllo giudiziale e insindacabilità delle scelte gestorie

Corte d'appello di Brescia, 12 Luglio 2024
La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.: controllo giudiziale e insindacabilità delle scelte gestorie

In tema di denuncia al tribunale, ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. assume rilievo soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Inoltre, il procedimento ex art. 2409 cod. civ. non può essere utilizzato per sindacare le scelte organizzative-gestorie e di politica economica, fermo il noto limite della valutazione di ragionevolezza, da compiersi tenuto conto dell’adozione di cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste, oltre che della cura mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio.

Il generico dovere di vigilanza da parte degli amministratori sul generale andamento dell’attività viene sostituito con doveri specifici declinati in termini di adeguatezza, consapevolezza, tempestività d’intervento in funzione della prevenzione della crisi d’impresa. La scelta organizzativa rimane pur sempre discrezionale ed insindacabile e il limite è costituito dal fatto che il criterio di condotta, a cui gli amministratori devono attenersi, è quello generale dell’adeguatezza e ragionevolezza.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 12/07/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Vittoria Gabriele
Registro: RVG 407 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/03/2026
Massima a cura di: Claudio Zivelonghi
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