L’art. 2486, co. 2 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori per i danni cagionati – tra gli altri – ai terzi con atti compiuti in violazione dell’obbligo di gestione della società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Esso si applica, dunque, quando la condotta illecita degli amministratori viene posta in essere in un momento in cui si è già verificata una causa di scioglimento della società. L’art. 2486 cpv. costituisce una declinazione della responsabilità generale posta dagli artt. 2392 e ss. c.c. ma non è una norma inutile o meramente ricognitiva, perché si riferisce ad una mutata prospettiva della gestione societaria, consentendo di configurare a carico degli amministratori una responsabilità in delle ipotesi in cui nella proiezione ordinaria dell’attività di impresa la condotta potrebbe anche ritenersi lecita.
Per poter affermare la responsabilità degli amministratori per illecita prosecuzione dell’attività sociale, non è sufficiente allegare un aggravamento della perdita patrimoniale, ma è necessario dimostrare che la condotta gestoria successiva a uno stato di scioglimento di fatto è stata fonte di danno ingiusto, trattandosi di una attività orientata non alla conservazione del valore del patrimonio sociale, bensì al proseguimento dell’attività tipica, con conseguente assunzione di nuovo rischio di impresa. In proposito, anche rispetto alla responsabilità ex art. 2486, co. 2 c.c. possono richiamarsi i principi affermati riguardo all’art. 2395 c.c., il quale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.
Costituisce illecito rilevante ai sensi dell’art. 2395 c.c. ogni fatto, doloso o colposo, commesso dagli amministratori in occasione dell’esercizio delle loro funzioni gestorie, che rechi al terzo un danno ingiusto tale da riverberarsi direttamente nel suo patrimonio. Trattandosi di responsabilità aquiliana, il terzo danneggiato è onerato della prova dei presupposti soggettivi ed oggettivi di tale responsabilità. L’accoglimento dell’azione risarcitoria proposta a norma dell’art. 2395 c.c. richiede l’accertamento non solo della condotta contra legem ma anche l’allegazione e prova, da parte dell’attore, del danno lamentato e del nesso causale intercorrente tra questo e la condotta stessa. La giurisprudenza e la dottrina hanno sussunto all’interno dell’art. 2395 c.c. la condotta degli amministratori lesiva della libertà di autodeterminazione negoziale dei terzi che contrattano con la società.
L’azione individuale di responsabilità non copre il danno subito dal terzo contraente in conseguenza dell’inadempimento della società, il quale non implica di per sé una responsabilità diretta degli amministratori, salvo che l’inadempimento sia dipeso da dolo o colpa degli amministratori stessi, i quali, in tal caso, concorrono nell’illecito della società a titolo extra-contrattuale. Pertanto, qualora l’attività illecita degli amministratori determini o concorra a determinare l’inadempimento della società, è configurabile, secondo i principi della c.d. tutela aquiliana del credito, il concorso tra l’illecito della società ex art. 1218 c.c. e l’illecito extra-contrattuale degli amministratori.