Per effetto della riformulazione delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 3, c.p.i., le originarie rivendicazioni devono intendersi rinunciate e il brevetto deve essere dichiarato parzialmente nullo per le parti corrispondenti; le limitazioni introdotte nel corso del giudizio sono ammissibili in quanto non amplino l’ambito della tutela e non estendano l’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda, e il brevetto così riformulato, ove i consulenti tecnici ne accertino la validità, resta opponibile ai terzi nel testo limitato.
La diffusione, in una fiera di settore, di una brochure che attribuisca al fondatore dell’impresa la realizzazione del primo prodotto di una certa categoria presso un’azienda che in realtà è quella del concorrente, che lo ritragga con un prodotto recante il marchio del concorrente e che vanti come brevettato un prodotto privo di privative integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., con conseguente inibitoria dell’uso del materiale; non vanno tuttavia disposte la penale per l’inosservanza dell’inibitoria, quando non risulti alcun uso successivo della brochure e l’ipotesi di reiterazione sia del tutto astratta, né la pubblicazione della sentenza, in difetto di elementi da cui desumere una significativa diffusione del materiale. Esclusa la contraffazione, le spese sostenute per il parere tecnico di parte che l’aveva affermata non possono essere poste a carico del convenuto.