Lo scopo della descrizione giudiziale è, in generale, quello di acquisire la prova sia dei denunciati illeciti, che della loro dimensione, e, in quanto tale, essa è strumentale rispetto al successivo giudizio di merito volto all’accertamento degli stessi. Essa, quindi, rappresenta un rimedio sia di istruzione preventiva, sia di natura cautelare, essendo la sua concessione, comunque, subordinata, da un lato, alla allegazione di fatti e circostanze in base ai quali poter ritenere, sulla scorta di un giudizio ex ante e non ex post, ragionevole il sospetto circa i denunciati illeciti.
La descrizione costituisce uno strumento istruttorio preventivo volto a contrastare il rischio che il dispiegarsi del contraddittorio impedisca di acquisire gli elementi probatori indispensabili o comunque utili ai fini dell’assolvimento in sede di giudizio di merito dell’onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda. I presupposti ai fini della concessione, della conferma o della revoca vanno valutati, quindi, in relazione al diritto processuale alla prova e non, quantomeno in via immediata e diretta, in relazione al diritto sostanziale sotteso.