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Tribunale di Ancona, 8 Luglio 2024

Disegno non registrato divulgato oltre il triennio e imitazione servile: onere di provare l’originalità e la capacità distintiva della forma del prodotto

Tribunale di Ancona, 8 Luglio 2024
Disegno non registrato divulgato oltre il triennio e imitazione servile: onere di provare l’originalità e la capacità distintiva della forma del prodotto

Ai fini della tutela triennale del disegno o modello comunitario non registrato ex art. 11 reg. CE 6/2002, affinché vi sia divulgazione al pubblico è necessario che il modello sia stato esposto, usato in commercio o comunque reso conoscibile negli ambienti specializzati del settore, non essendo sufficiente la diffusione tra coloro che fanno parte della catena distributiva, perché la divulgazione deve avere una proiezione esterna rispetto alla realtà aziendale di appartenenza; decorso il triennio dalla prima divulgazione, il titolare che non disponga di un valido titolo di privativa non può impedire la riproduzione delle caratteristiche del prodotto se non nei limiti della concorrenza sleale per imitazione servile, che non può creare o perpetuare situazioni di monopolio di fatto oltre quelle fondate su titoli brevettuali.

La tutela prevista dall’art. 2598, n. 1, c.c. contro l’imitazione servile è subordinata all’individuazione degli elementi ritenuti indebitamente ripresi nei prodotti dell’imitatore e dotati di per sé di un’apprezzabile e determinata capacità distintiva idonea cioè a ricondurre i prodotti alla loro specifica origine. Da tale riscontro vanno epurati: 1) elementi consolidati nella tradizione, acquisiti al gusto collettivo dominante nel mercato e dunque non nuovi in sé; 2) soluzioni formali che assumono per di più un sostanziale ed esclusivo valore ornamentale che possono trovare tutela solo mediante lo strumento del disegno e del modello.

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti, l’originalità del prodotto imitato integra uno degli elementi costitutivi dell’azione, nel senso che l’attore non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato “fedelmente” da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi (nella specie, formali) che servono a distinguere il suo prodotto sul mercato, così risultando atta ad ingenerare confusione nel pubblico; il suddetto carattere di originalità del prodotto imitato sussiste solo ove esso presenti aspetti formali (ed accidentali) nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità che sarebbe necessario per ottenere il brevetto di modello. Non assolve tale onere il ricorrente che si limiti ad allegare, senza riscontri, di aver ideato il prodotto, a fronte della documentata presenza sul mercato di altri prodotti con le medesime caratteristiche formali, né vale a provarne l’originalità la documentazione relativa agli stampi di produzione e alle loro modifiche.

Data Sentenza: 08/07/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Andrea Marani
Registro: RG 5111 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/09/2026
Massima a cura di: Gabriele Cartella
Gabriele Cartella

Avvocato presso Studio Cartella - Manzoni. Arbitro risoluzione dispute domini .it e mediatore civile e commerciale. Responsabile gruppo di studio IP di AGAM e membro della Commissione Innovazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

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