Va rigettato il ricorso cautelare ante causam per descrizione, sequestro e inibitoria ai sensi degli artt. 129 e 131 c.p.i. e 161 e 163 l.d.a. con cui l’ex preponente lamenti la conservazione, da parte dell’ex agente, di dati sui clienti e sulla rete distributiva, quando non siano allegati né i requisiti di segretezza, valore economico e protezione delle informazioni richiesti dall’art. 98 c.p.i., né gli elementi costitutivi di una banca dati tutelabile, creativa o protetta dal diritto sui generis, che presuppone un investimento rilevante e autonomo rispetto all’attività principale del costitutore. Non integra uso abusivo, né estrazione o reimpiego, né concorrenza sleale, la produzione, nel giudizio pendente per l’indennità di fine rapporto, di dati legittimamente acquisiti dall’agente durante il rapporto o trasmessigli dalla stessa preponente, e gli obblighi contrattuali di riservatezza cedono di fronte alla necessità di tutelare i propri diritti in giudizio.
La condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata dei commi primo e secondo e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale. Il discrimine tra esercizio e abuso del diritto processuale risiede nella mala fede o nella colpa grave, non potendo la sanzione discendere da una responsabilità oggettiva per l’esito sfavorevole del processo. Costituisce condotta connotata da colpa grave il deposito di un ricorso cautelare, con richiesta di provvedimenti anche inaudita altera parte, manifestamente generico in punto di allegazione e di prova degli elementi costitutivi degli illeciti invocati, che imponga una defatigante attività difensiva alla controparte e al giudice, e la somma va determinata equitativamente in proporzione ai compensi medi liquidabili.