Va rigettato il ricorso cautelare ante causam per descrizione, sequestro e inibitoria ex artt. 129 e 131 c.p.i. e 161 e 163 l.d.a. con cui l’ex preponente lamenti la conservazione, da parte dell’ex agente, di dati sui clienti e sulla rete distributiva, quando le allegazioni sulla sussistenza dei requisiti delle informazioni segrete ex art. 98 c.p.i. e della banca dati tutelabile siano del tutto generiche e prive di riscontri e l’unico uso documentato di tali dati consista nella loro produzione in un giudizio pendente tra le parti, che non integra violazione di obblighi contrattuali di riservatezza, comunque cedevoli di fronte alla necessità di tutelare i propri diritti in sede giudiziale.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai commi primo e secondo e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria sono interne al sistema della responsabilità civile, sicché l’istituto dei risarcimenti punitivi non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento. Il discrimine tra esercizio e abuso del diritto processuale risiede nella presenza di mala fede o colpa grave, non potendo la sanzione discendere da una responsabilità oggettiva per l’esito sfavorevole del processo; costituisce condotta connotata da colpa grave il deposito di un ricorso cautelare, con richiesta di provvedimenti anche inaudita altera parte, manifestamente generico in punto di allegazione e di prova degli elementi costitutivi degli illeciti invocati, che imponga una defatigante attività difensiva alla controparte e al giudice, con condanna a una somma equitativamente determinata in misura proporzionata ai compensi medi liquidabili.