Il modello non registrato di [un ciondolo raffigurante un oggetto tipico della tradizione popolare] presenta i requisiti di novità e di carattere individuale richiesti dagli artt. 5 e 6 reg. CE n. 6/2002 quando, pur essendo presenti sul mercato altri prodotti che raffigurano il medesimo soggetto, se ne distingue per elementi formali assenti nei prodotti anteriori [quali un intreccio a spirale lungo l’intero corpo dell’oggetto], idonei a caratterizzarne l’impressione generale agli occhi dell’utilizzatore informato. La valutazione del carattere individuale va infatti condotta mediante il confronto con disegni o modelli anteriori precisi, individuati e determinati, e non con un insieme di elementi tratti da modelli diversi.
La tutela del modello non registrato opera, ai sensi dell’art. 11 reg. CE n. 6/2002, per tre anni dalla sua prima divulgazione al pubblico, sicché, contestato il requisito, ne restano esclusi i modelli che risultino divulgati in epoca anteriore. Per i modelli divulgati entro il triennio e dotati di novità e carattere individuale, la commercializzazione da parte del concorrente di prodotti sostanzialmente identici integra anche concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, comma 1 n. 1 c.c., perché idonea a ingenerare confusione nella clientela.
Non integra contraffazione di marchio la vendita, da parte del concorrente, di prodotti [ciondoli di piccole dimensioni] sui quali il segno altrui sia apposto in caratteri così ridotti da non essere leggibile a occhio nudo, quando non risulti che i prodotti siano stati presentati alla clientela come recanti quel marchio [mediante confezioni, insegne o materiale pubblicitario]. Occorre infatti che l’apposizione del segno da parte del concorrente, non titolare né licenziatario, sia visibile alla clientela, perché solo in tal caso può ritenersi effettivo l’uso del marchio e idoneo ad attrarre i consumatori all’acquisto del prodotto in quanto riconducibile a quel marchio.