Prevedendo il legislatore l’onere per il socio recedente di contestare il valore stimato dalla società contestualmente all’atto di recesso da formalizzare entro il termine di cui all’art. 2437-bis c.c. e potendo il recesso essere esercitato da più soci, non vi è alcuna norma che legittimi la tesi secondo cui sarebbe bastevole anche la dichiarazione di contestazione operata da uno solo di essi affinché anche ai soci recedenti e non contestanti si estenda la diversa stima operata a seguito della contestazione; anche detta stima, infatti, colloca la fattispecie in un ambito eminentemente negoziale alla luce del richiamo operato all’art. 1349 c.c. Pertanto, il socio recedente non contestante la stima con dichiarazione contestuale al recesso accetta la determinazione dell’oggetto della prestazione così come proposta dalla società debitrice, rimanendo ad essa vincolato, vincolo che invece si determina per i soci recedenti e contestanti in ragione della determinazione fatta dal terzo arbitratore (tesi c.d. del doppio binario).