L’ordine inibitorio disposto in sede cautelare, quale misura sostitutiva del sequestro giudiziario concordata dalle parti, deve essere interpretato nel senso di vietare al destinatario il compimento di qualsiasi atto idoneo a pregiudicare l’integrità dei beni oggetto di tutela, non solo sotto il profilo della titolarità giuridica ma anche sotto quello del valore economico. Il divieto si estende anche agli atti che, pur non avendo ad oggetto direttamente tali beni, possano arrecare pregiudizio al loro valore o alla loro titolarità. Resta salva la possibilità di compiere operazioni volte alla conservazione, salvaguardia o incremento del valore dei beni stessi, purché sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o la supervisione di esperti indipendenti.