In tema di revoca cautelare dell’amministratore di S.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., il fumus boni iuris consiste nell’esistenza del rischio di una reiterazione di condotte gestorie irregolari tali da compromettere il patrimonio sociale nel tempo necessario ad ottenere il medesimo risultato all’esito di un giudizio ordinario.
Non sussiste periculum in mora laddove il mancato deposito dei bilanci contestato con il ricorso cautelare sia stato sanato prima della decisione, in quanto il relativo pregiudizio consistente nel possibile danno dovuta alla cancellazione d’ufficio della società dal registro delle imprese viene meno.