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Tribunale di Ancona, 10 Gennaio 2026, n. 51/2026

Nullità della frazione italiana di brevetto europeo: sufficiente descrizione, distinzione dal modello di utilità, prove raccolte in altri giudizi e diffide al cliente del concorrente

Tribunale di Ancona, 10 Gennaio 2026, n. 51/2026
Nullità della frazione italiana di brevetto europeo: sufficiente descrizione, distinzione dal modello di utilità, prove raccolte in altri giudizi e diffide al cliente del concorrente

Il brevetto richiede per la sua validità, oltre alla novità intrinseca o originalità, anche il requisito formale della descrizione chiara e completa, cosicché la mancanza nell’ambito della descrizione dell’indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell’utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, si pone come carenza che non può essere colmata ex post, rimettendola alla costruzione che la parte o il consulente tecnico possa compiere a seguito di contestazione circa la validità del brevetto.

L’art. 82 c.p.i. riserva la tutela del modello di utilità ai nuovi modelli che sono atti a conferire particolare efficacia, in virtù ad esempio di loro particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazione di parti. L’insistito uso dell’attributo “particolare” denota la volontà del legislatore di porre un filtro di accesso alla tutela ulteriore a quello della mera novità, filtro che seppur su un piano qualitativamente differente, cioè quello più specifico dell’efficacia di impiego, rispecchia quello dell’attività inventiva; il modello di utilità opera sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, mentre l’invenzione si fonda sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto.

Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili.

La fattispecie di responsabilità extracontrattuale ex art. 2598, n. 2 c.c., tanto nella forma della denigrazione altrui quanto in quella dell’appropriazione di pregi, tutela la funzione di promozione dell’impresa e, quanto alla denigrazione, mira ad evitare che un concorrente sia posto in cattiva luce.

L’invio di diffide a tutela di un brevetto che ha superato la fase di esame europeo, anche se ne è stata successivamente accertata la nullità, costituisce esercizio in buona fede del diritto, trovando fondamento nella ragionevole convinzione di validità del brevetto [nella specie, diffida inviata alla piattaforma di e-commerce che distribuiva il prodotto del concorrente, con conseguente sospensione temporanea delle vendite]; in ogni caso il danno da concorrenza sleale non può essere liquidato in via equitativa se l’attore non alleghi gli elementi di quantificazione di cui può ragionevolmente disporre, quali le quantità vendute sul canale, il prezzo e la durata della sospensione.

Data Sentenza: 10/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Andrea Marani
Registro: RG 656 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/09/2026
Massima a cura di: Edoardo Badiali
Edoardo Badiali

Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati in diritto della proprietà intellettuale e commerciale e oggi opera nel contenzioso e nella consulenza stragiudiziale in questi settori.

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