La competenza si determina in base al petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi. L’azione contrattuale per violazione del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c., nella quale l’accertamento della qualità di amministratore di fatto del convenuto è richiesto in via meramente incidentale, e l’azione di concorrenza sleale di tipo puro e non interferente, nella quale il riferimento all’uso di informazioni riservate sia del tutto generico, non rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
La sezione specializzata non costituisce un giudice collegiale a sé stante, separato dall’ufficio giudiziario al cui interno è istituita: la causa erroneamente iscritta al tribunale delle imprese anziché al tribunale ordinario, o viceversa, non si definisce con una pronuncia di incompetenza ma si risolve a livello di ripartizione interna degli affari tra sezioni, sicché la competenza del tribunale delle imprese quale giudice collegiale viene in rilievo soltanto se la controversia rientra tra quelle elencate all’art. 3 d.lgs. n. 168/2003; al di fuori di tale novero, indipendentemente dall’assegnazione tabellare, il giudice adito è il tribunale ordinario, la cui composizione è disciplinata dall’art. 50-bis c.p.c., e la decisione va assunta in composizione monocratica anche quando il rilievo intervenga dopo il decorso dei termini di cui all’art. 38 c.p.c.
Il divieto di concorrenza dell’art. 2557 c.c. vincola soltanto le parti dei contratti di affitto o cessione d’azienda e si estingue con il decorso del quinquennio; per estenderlo alla società concorrente occorre provare che l’obbligato ne sia amministratore di fatto, con un’ingerenza sistematica e completa nella gestione, che non si desume dalla redazione di un paio di preventivi o dalla gestione di singoli sopralluoghi, attività compatibili con il ruolo di dipendente o collaboratore, né da una partecipazione minima e temporanea al capitale o dall’affidamento dell’amministrazione al coniuge. Nel concordato preventivo con cessione dei beni il liquidatore giudiziale non è legittimato a resistere alle domande di accertamento e pagamento di crediti, spettando la legittimazione all’imprenditore.
Il passaggio di alcuni clienti da un’impresa a un’altra è circostanza neutra, in linea con il normale andamento di un mercato concorrenziale, e non è sintomatico di sviamento sleale, che richiede la piena dimostrazione di un comportamento attivo del concorrente diretto a contattare i clienti altrui per proporre il medesimo servizio a condizioni più vantaggiose; parimenti lo storno di dipendenti presuppone la prova di un’attività causalmente diretta a provocarne le dimissioni e ad acquisirli. Non è provato il nesso tra la concorrenza e il calo del fatturato quando questo coincida con una drastica riduzione dei costi produttivi e i bilanci ne abbiano attribuito la causa alla concorrenza solo dopo l’avvio del giudizio.