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Tribunale di Firenze, 2 Aprile 2025, n. 1147/2025

Concorrenza sleale pura e accertamento incidentale dell’amministratore di fatto: competenza del tribunale ordinario, non della sezione specializzata

Tribunale di Firenze, 2 Aprile 2025, n. 1147/2025
Concorrenza sleale pura e accertamento incidentale dell’amministratore di fatto: competenza del tribunale ordinario, non della sezione specializzata

La competenza si determina in base al petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi. L’azione contrattuale per violazione del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c., nella quale l’accertamento della qualità di amministratore di fatto del convenuto è richiesto in via meramente incidentale, e l’azione di concorrenza sleale di tipo puro e non interferente, nella quale il riferimento all’uso di informazioni riservate sia del tutto generico, non rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

La sezione specializzata non costituisce un giudice collegiale a sé stante, separato dall’ufficio giudiziario al cui interno è istituita: la causa erroneamente iscritta al tribunale delle imprese anziché al tribunale ordinario, o viceversa, non si definisce con una pronuncia di incompetenza ma si risolve a livello di ripartizione interna degli affari tra sezioni, sicché la competenza del tribunale delle imprese quale giudice collegiale viene in rilievo soltanto se la controversia rientra tra quelle elencate all’art. 3 d.lgs. n. 168/2003; al di fuori di tale novero, indipendentemente dall’assegnazione tabellare, il giudice adito è il tribunale ordinario, la cui composizione è disciplinata dall’art. 50-bis c.p.c., e la decisione va assunta in composizione monocratica anche quando il rilievo intervenga dopo il decorso dei termini di cui all’art. 38 c.p.c.

Il passaggio di alcuni clienti da un’impresa a un’altra è circostanza neutra, in linea con il normale andamento di un mercato concorrenziale, e non è sintomatico di sviamento sleale, che richiede la piena dimostrazione di un comportamento attivo del concorrente diretto a contattare i clienti altrui per proporre il medesimo servizio a condizioni più vantaggiose; parimenti lo storno di dipendenti presuppone la prova di un’attività causalmente diretta a provocarne le dimissioni e ad acquisirli.

Data Sentenza: 02/04/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Laura Maione
Registro: RG 3450 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/09/2026
Massima a cura di: Costanza Galli
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