Nella cooperativa agricola di conferimento, la disposizione regolamentare che impone al socio di comunicare entro una data prefissata il mancato conferimento del prodotto deve interpretarsi come riferita al raccolto della stagione ancora da concludersi e non a quello dell’annata precedente, poiché soltanto una comunicazione preventiva è funzionale all’organizzazione dell’attività di trasformazione della cooperativa, mentre una comunicazione riferita all’anno già concluso sarebbe priva di utilità pratica; è irrilevante la successiva anticipazione della chiusura dell’esercizio sociale, fissata a fini meramente fiscali e contabili. Il caso fortuito che impedisca il conferimento [nella specie, malattia delle piante] va comunicato non appena si verifichi e non giustifica il ritardo quando la causa addotta – l’alternanza biennale della fruttificazione degli ulivi – fosse prevedibile entro il termine regolamentare.
L’omessa o tardiva comunicazione del mancato conferimento, sanzionata dal regolamento della cooperativa con l’esclusione del socio, costituisce inadempimento distinto dal mancato conferimento o dal conferimento in quantità inferiore a quella dovuta, per il quale lo statuto prevede soltanto penalità da devolvere alle riserve straordinarie; è quindi legittima la delibera di esclusione fondata sulla violazione dell’obbligo di comunicazione, senza che rilevi la modesta entità del prodotto non conferito rispetto ai conferimenti complessivi.