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Tribunale di Bari, 7 Aprile 2025, n. 1350/2025

Pagamenti del liquidatore in violazione della par condicio: rapporto con la revocatoria e liquidazione del danno

Tribunale di Bari, 7 Aprile 2025, n. 1350/2025
Pagamenti del liquidatore in violazione della par condicio: rapporto con la revocatoria e liquidazione del danno

Il liquidatore deve provvedere a una gestione liquidatoria informata ai criteri di cui all’art. 2741 c.c., operando nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione e, più in generale, dell’ordine di pagamento dei creditori in base alla natura del credito: tra i suoi obblighi rientra quello di accertare l’insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il cui pagamento deve essere antergato rispetto a quello dei crediti chirografari. Risponde pertanto verso la massa, su azione del curatore legittimato a far valere la posizione di tutti i creditori ammessi al passivo, il liquidatore che, in presenza di ingenti debiti verso i dipendenti privilegiati ex artt. 2751-bis, n. 1, e 2777 c.c., abbia pagato professionisti, assistiti da privilegio di grado inferiore, e fornitori chirografari; il danno è pari all’importo dei pagamenti preferenziali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla sentenza, ma senza interessi compensativi, che nell’illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante da allegare e provare.

L’azione di responsabilità contro il liquidatore per i pagamenti preferenziali e l’azione revocatoria fallimentare contro i creditori soddisfatti hanno presupposti e finalità diversi: il curatore può scegliere quale esercitare in base alla verosimile fondatezza e alla solvibilità dei destinatari, e spetta al liquidatore che eccepisce il concorso colposo ex art. 1227, comma 2, c.c. dimostrare che la scelta non fu conforme all’ordinaria diligenza, tanto più quando la maggior parte dei pagamenti non ricada nel periodo sospetto. I giudizi revocatori pendenti non sono pregiudiziali rispetto all’azione di responsabilità, poiché le eventuali restituzioni costituirebbero fatti sopravvenuti da far valere in sede esecutiva o come credito prededucibile ex art. 111, comma 2, l. fall.; né esclude la responsabilità l’allegazione, non provata, che i pagamenti ai fornitori fossero funzionali a una vendita in blocco dei beni più vantaggiosa per la massa.

Data Sentenza: 07/04/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Michele De Palma
Registro: RG 2322 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/09/2026
Massima a cura di: Stefano Seminara
Stefano Seminara

Laureato con Lode presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Avvocato del foro di Milano. Collaboratore presso la sede di Milano di Bureau Plattner dove mi occupo principalmente di Diritto Commerciale e Societario. Appassionato, tra varie materie, anche di Influencer Marketing Law.

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