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Tribunale di Brescia, 5 Dicembre 2024, n. 4993/2024

Avviamento fittizio e indebita prosecuzione dell’attività: danno da aggravamento del dissesto e transazione con i coobbligati

Tribunale di Brescia, 5 Dicembre 2024, n. 4993/2024
Avviamento fittizio e indebita prosecuzione dell’attività: danno da aggravamento del dissesto e transazione con i coobbligati

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro ex amministratori e sindaci compete a chi agisce provare l’esistenza del danno, il suo ammontare e il nesso causale con la condotta illecita; l’irregolare tenuta delle scritture contabili e l’inesatta rappresentazione in bilancio della situazione economico-patrimoniale integrano violazioni dei doveri degli amministratori potenzialmente idonee a fondare la responsabilità, ma non sono di per sé produttive di danno. Esse possono rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484, n. 4, c.c. e consentire l’indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale, come accade con l’iscrizione per più esercizi di un avviamento fittizio; in tal caso il danno risarcibile non è la misura del falso, ma l’effetto patrimoniale delle condotte che grazie al falso sono state occultate o consentite, da liquidare secondo il criterio dei netti patrimoniali.

L’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili, di corretta redazione del bilancio e di riduzione del capitale per perdite grava su tutti gli amministratori, anche privi di deleghe o meri prestanome, e non ne esclude la responsabilità la dedotta qualità di amministratori non esecutivi, specie in una società a ristretta base familiare. Il sindaco nominato dopo l’iscrizione della posta fittizia risponde in solido del danno da aggravamento del dissesto maturato durante la propria carica, se nel redigere la relazione al bilancio omette di verificarne l’attendibilità contribuendo a procrastinare l’emersione della perdita.

La transazione conclusa dal fallimento con alcuni coobbligati solidali per un importo inferiore alla loro quota ideale di responsabilità riduce il debito dei condebitori rimasti in causa in misura pari all’intera quota dei transigenti, e non alla sola somma pagata; la riduzione resta assorbita quando la pretesa sia stata limitata a un importo inferiore alla stessa quota ideale imputabile ai convenuti non transigenti.

La sentenza che condanna amministratori e sindaci al risarcimento del danno da aggravamento del dissesto, cagionato dalla consapevole prosecuzione dell’attività a capitale integralmente perso, va registrata a debito ai sensi dell’art. 59, lett. d), d.p.r. n. 131/1986, perché i fatti posti a fondamento della domanda sono astrattamente sussumibili nel reato di bancarotta semplice, senza che occorra la pendenza o l’esito di un procedimento penale.

Data Sentenza: 05/12/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro: RG 1085 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/09/2026
Massima a cura di: Flaminia Sampietro
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