Nel procedimento ex art. 2409 c.c., la titolarità della quota minima di capitale sociale richiesta ai fini della legittimazione alla denuncia deve sussistere per tutto il corso del procedimento, trattandosi di condizione dell’azione e non di mero presupposto processuale; ne consegue che la sopravvenuta perdita della qualità di socio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva.
L’eccezione a tale regola deve essere circoscritta all’ipotesi in cui la perdita della qualità di socio sia legata a vicende societarie oggetto di censura nel procedimento ex art. 2409 c.c. e non ricorre, pertanto, quando il socio abbia liberamente deciso di non sottoscrivere l’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea.