Nella consulenza tecnica di natura contabile, l’attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie può avvenire, ai sensi dell’art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all’esame da parte del consulente dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio.