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Corte d'appello di Firenze, 2 Maggio 2024, n. 795/2024

Panchine esterne negli esercizi di vicinato e distinzione tra vendita e somministrazione di alimenti

Corte d'appello di Firenze, 2 Maggio 2024, n. 795/2024
Panchine esterne negli esercizi di vicinato e distinzione tra vendita e somministrazione di alimenti

Gli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, nei quali la l.r. Toscana 23 novembre 2018, n. 61 consente il consumo immediato dei prodotti utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, possono collocare all’esterno un numero ragionevole di panchine e piani di appoggio a esse non abbinati, e la relativa condotta è lecita [anche ai fini della domanda di rimozione degli arredi e di risarcimento proposta da un’impresa concorrente]. La qualifica di impresa artigiana del titolare lascia ferma la possibilità di inquadrare l’attività tra gli esercizi di vicinato [gelateria artigianale con superficie inferiore a 300 mq].

La distinzione tra attività di somministrazione e attività di vendita di prodotti alimentari dipende dalla presenza di attrezzature che consentano agli acquirenti di consumare alimenti e bevande nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico a tal fine attrezzata. Un limitato numero di panchine o altre sedute, non abbinabili a eventuali piani di appoggio, è inidoneo a collocare l’attività tra quelle di somministrazione; piani e sedute sono non abbinabili quando il loro utilizzo congiunto non sia normalmente possibile [per le diverse altezze], in modo da consentire il consumo da seduti senza tavolo oppure appoggiando i prodotti su un piano senza sedersi. Gli ombrelloni sono irrilevanti ai fini della distinzione.

La riduzione di fatturato lamentata dall’impresa concorrente è inidonea a essere ricondotta in via univoca, anche presuntiva, alla collocazione illegittima di arredi [tavoli e sedie esterni rimossi dopo l’ordine dell’amministrazione comunale] protrattasi per un periodo limitato, specie quando sia dedotto che la contrazione è proseguita anche dopo la loro rimozione.

Il rigetto della domanda conferma la soccombenza dell’attore ai fini della regolazione delle spese di lite, anche quando sia stata accertata l’illiceità di una parte della condotta lamentata [in difetto di prova del danno].

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 02/05/2024
Carica: Presidente
Giudice: Anna Primavera
Relatore: Fabrizio Nicoletti
Registro: RG 1076 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/11/2026
Massima a cura di: Marta Cosi
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