Ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla; prova che può essere fornita dal terzo anche per mezzo di presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordati, ai sensi dell’art. 2729 c.c.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche attraverso una modificazione qualitativa del patrimonio; in tale prospettiva, la dismissione di tutte le partecipazioni di una società in bonis e attiva sul mercato, ove avvenga ad un prezzo chiaramente inferiore al loro reale valore, ha natura depauperativa e integra un pregiudizio economico in termini di perdita della garanzia patrimoniale del creditore.