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Tribunale di Bari, 10 Ottobre 2024, n. 4137/2024

Azione ex art. 146 l.fall. e responsabilità degli amministratori di s.r.l.

Tribunale di Bari, 10 Ottobre 2024, n. 4137/2024
Azione ex art. 146 l.fall. e responsabilità degli amministratori di s.r.l.

Nell’azione di responsabilità esercitata ex art. 146 l.fall. si cumulano le azioni di responsabilità contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c., unitariamente finalizzate al risultato di acquisire all’attivo fallimentare, a tutela degli interessi sia della massa dei creditori sia della società fallita, ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per la “mala gestio” degli amministratori. La ratio della legittimazione del curatore ad esercitare congiuntamente le due azioni in forma inscindibile sta nel cumulo di interessi che si sovrappongono proprio in capo al curatore: da un lato l’interesse della società fallita ad acquisire all’attivo tutto ciò di cui il patrimonio sociale è stato depauperato per fatto e colpa degli amministratori in violazione dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto; dall’altro l’interesse dei creditori sociali ad acquisire alla massa attiva del fallimento beni e somme che consentano il soddisfacimento dei loro crediti. La legittimazione unitaria è, quindi, l’effetto della corrispondente opportunità che la reintegrazione del patrimonio della società avvenga contemporaneamente a garanzia dei soci e dei creditori, sicché il curatore agisce in loro vece senza che si assista al sorgere di una nuova e diversa azione del curatore.

Il parere previsto dall’art. 146 l.fall. ha una funzione consultiva e la sua assenza è inidonea, pertanto, ad incidere sulla legittimazione del curatore.

La responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità
tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei predetti doveri. In conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall’attivo della società, questa, nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore, può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all’estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell’attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.

In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall., con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale per entrambe le azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 c.c.), quella ex art. 2394 c.c. decorre non dal momento in cui i creditori abbiano avuto effettiva conoscenza dell’insufficienza patrimoniale – che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all’art. 5 l.fall. né alla perdita integrale del capitale sociale (che non implica necessariamente la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale) – ma dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui essi siano stati in grado di conoscere lo stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società. In ragione dell’onerosità della prova a carico del curatore, avente ad oggetto l’oggettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all’amministratore convenuto nel giudizio, che eccepisca la prescrizione dell’azione di responsabilità, dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

Ai sensi dell’art. 2947, co. 3, c.c., qualora il fatto sia considerato dalla legge come reato e il reato si sia estinto per causa diversa dalla prescrizione ovvero sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. [Nel caso di specie, i convenuti erano stati imputati del delitto di cui all’art. 216 l.f. ed era intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti].

Data Sentenza: 10/10/2024
Carica: Presidente
Giudice: Assunta Napoliello
Relatore: Paola Cesaroni
Registro: RG 3700 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/09/2026
Massima a cura di: Samuel Pietro Sommo
Samuel Pietro Sommo

Associate presso il dipartimento di Corporate Finance di Legance Master di Secondo Livello in 'Business and Company Law' presso la LUISS Guido Carli

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