L’art. 2467 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso dei finanziamenti soci erogati in condizioni anomale è postergato ope legis al soddisfacimento dei creditori, al fine di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. Tale ratio è compatibile anche con tipi societari diversi dalla S.r.l., come desumibile dall’art. 2497-quinquies c.c., che ne estende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.
Ai fini dell’applicazione della norma dettata dall’art. 2467 c.c., occorre verificare in concreto la ricorrenza della eadem ratio che ne giustifichi l’applicazione analogica. Tale identità di situazione si ravvisa allorché la società presenti dimensioni modeste, ovvero quando l’organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una S.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. (in particolare, informazioni idonee a far apprezzare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2467, comma 2, c.c., ossia un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento).