La responsabilità dei soci gestori ex art. 2476, comma 8, c.c. deve necessariamente essere accessoria e concorrente con quella degli amministratori . La norma in esame richiede, inoltre, quanto all’elemento soggettivo, che il socio “intenzionalmente” decida o autorizzi il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi; è pertanto onere della parte che ne invoca la responsabilità dimostrare la volontà del socio di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società/ai terzi mediante l’induzione dell’amministratore all’inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, dimostrare la piena consapevolezza del socio della contrarietà dell’atto di gestione a norme di legge e dell’atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze. L’antigiuridicità dell’atto si configura anche qualora questo, di per sé lecito perché non contrario a legge/norme imperative, risulti dannoso o, comunque, privo di un vantaggio apprezzabile per la società.