Il possesso su propri dispositivi elettronici di documenti aziendali o comunque contenenti notizie relative all’azienda dopo la cessazione del rapporto di lavoro rende verosimile l’esistenza di una condotta di violazione di segreto aziendale, tale da integrare il fumus boni iuris ed il periculum in mora, e impone l’adozione di provvedimenti cautelativi al fine di scongiurare il rischio di un aggravamento o di una perpetuazione della violazione.