La lista dei clienti e il documento contenente, oltre ai prezzi di listino pacificamente pubblici, gli sconti praticati ai singoli clienti e i dati storici delle vendite possono costituire informazioni segrete tutelabili ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., in quanto non di dominio pubblico, dotati di valore economico perché consentono di elaborare una strategia di marketing e sufficientemente secretati quando siano custoditi in archivi accessibili con credenziali personali ai soli addetti, in presenza di un regolamento che imponga l’uso dei soli dispositivi aziendali e di un programma di tracciamento delle operazioni sui file. Non sono invece segreti industriali le fotografie della conformazione esterna dei prodotti, ricavabile da qualsiasi esemplare in commercio, prive di informazioni sul progetto costruttivo.
Accertata la natura segreta delle informazioni, spetta all’attore provare la loro sottrazione o utilizzazione non autorizzata: la domanda va rigettata, anche sotto il profilo della concorrenza sleale fondata sui medesimi fatti, quando le condotte dell’ex direttore commerciale [nella specie, contatti con un distributore concorrente e proposta ai clienti di prodotti di una “seconda linea”] risultino inquadrabili in un progetto concordato con la stessa datrice di lavoro, e non valgono come prova né le valutazioni espresse nel giudizio sull’impugnazione del licenziamento, né la successiva attività concorrente dell’ex dipendente non vincolato da patto di non concorrenza.