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Tribunale di Bologna, 16 Febbraio 2024, n. 529/2024

Legitimatio ad processum dell’amministratore giudiziario e principi in materia di resaponsabilità di direzione e coordinamento

Tribunale di Bologna, 16 Febbraio 2024, n. 529/2024
Legitimatio ad processum dell’amministratore giudiziario e principi in materia di resaponsabilità di direzione e coordinamento

L’amministratore giudiziale, nominato dal giudice penale, ha i poteri generali e dunque anche la legitimatio ad processum, non potendosi certamente considerare che lo stesso si trovi in una situazione analoga al soggetto non capace, non munito della facoltà di agire e resistere in giudizio; relegandolo cioè ad una custodia meramente fisica e passiva del bene di cui ha amministrazione.

L’azione di responsabilità da direzione e coordinamento prevista dall’art. 2497 c.c. ha la funzione di evitare che, attraverso una serie di società controllate “a valle”, la controllante possa far compiere alle controllate attività spericolate o negligenti, senza rispondere mai, in ragione dello schermo della persona giuridica. La norma consente invece questa responsabilizzazione della controllante.

La natura della norma di cui all’articolo 2497 c.c. è quella di responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione.

A differenza della responsabilità dell’amministratore, di cui all’articolo 2476 c.c., che in alcuni commi ha natura non aquiliana, la responsabilità di cui all’articolo 2497 c.c., per opinione prevalente, è aquiliana. Infatti, pur in presenza della innovazione del CAPO IX del titolo sulle società (TITOLO V del LIBRO V), ipotizzare una responsabilità patrimoniale vera e propria della controllante sulla controllata – dunque costruendo un modello sostanzialmente contrattuale – finirebbe per rendere le due compagini un unico indistinto, di fatto un’unica società. Il nostro sistema, ancora, non consente tale operazione, essendo due distinte persone giuridiche; dunque, le condotte dolose o colpose della controllante non sono condotte dello stesso soggetto; sono condotte di un altro soggetto, che cagiona danni alla controllata. Inoltre, su un piano dogmatico, il rapporto fra controllante e controllata non è un rapporto contrattuale; è un rapporto dominicale. La controllante ha in proprietà delle azioni (o delle partecipazioni) della controllata; non è legata a questa da alcun rapporto contrattuale.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 16/02/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro: RG 12401 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 14/05/2026
Massima a cura di: Pier Paolo Avanzini
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