La conservazione delle informazioni tecniche e commerciali su server aziendali ai quali i dipendenti accedono con credenziali personali, che abilitano l’ingresso ad aree di specifica competenza, e l’adozione di accordi di riservatezza con i fornitori costituiscono misure ragionevolmente adeguate a mantenere le informazioni segrete. Ai fini della tutela prevista dagli artt. 98 e 99 c.p.i. non assume rilievo il fatto che si tratti di un sistema di protezione standard, posto che tali articoli non richiedono l’adozione delle migliori tecnologie di segretazione disponibili, ma soltanto l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza.
L’uso di credenziali personali è da considerare misura adeguata, dal momento che consente di escludere dalla conoscenza dei documenti tutti gli estranei e anche i dipendenti non assegnati al settore; rende il dipendente perfettamente edotto della riservatezza dei dati e del divieto implicito di diffusione degli stessi; consente di individuare nominativamente le persone che accedono ai dati e il momento degli accessi. Misure più sofisticate non sono richieste quando i dati non presentino un carattere di riservatezza eccezionale, e la circostanza che la protezione non sia sufficiente contro i comportamenti dolosi non ne esclude l’adeguatezza.
La retroversione degli utili dovuta per l’uso non autorizzato di informazioni segrete, che non ha natura risarcitoria, va commisurata al contributo che il know-how sottratto ha dato alla realizzazione dei prodotti del concorrente [nella specie, miscelatori industriali prodotti da una società costituita da due ex dipendenti], distinguendo i componenti per i quali l’apporto è stato significativo da quelli per i quali è stato marginale; ne è tenuta la sola società che ha realizzato gli utili e non gli ex dipendenti, pur concorrenti nella sottrazione e nell’uso delle informazioni. Il manuale tecnico dei prodotti non gode della tutela autorale in difetto di prova, e di adeguata allegazione, del suo carattere creativo.