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Tribunale di Venezia, 1 Luglio 2025, n. 3382/2025

Danno da concorrenza sleale denigratoria e da contraffazione: criteri risarcitori distinti, limiti alla produzione documentale in CTU e danno emergente

Tribunale di Venezia, 1 Luglio 2025, n. 3382/2025
Danno da concorrenza sleale denigratoria e da contraffazione: criteri risarcitori distinti, limiti alla produzione documentale in CTU e danno emergente

I criteri risarcitori di cui all’art. 125 c.p.i. si applicano solo per le condotte di contraffazione, mentre per le condotte di concorrenza sleale denigratoria si utilizzano i criteri risarcitori propri dell’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. e la disciplina ad esso applicabile.

In ipotesi di danno da concorrenza sleale, opera l’art. 198 c.p.c. — e non l’art. 121 c.p.i. — con la conseguenza che l’acquisizione della documentazione nel corso della consulenza tecnica contabile è subordinata al consenso delle controparti, in mancanza del quale la produzione deve ritenersi inammissibile.

Rientrano nel danno emergente i costi sostenuti per l’acquisizione del materiale probatorio da utilizzare in giudizio, quali, ad esempio, le spese per una perizia informatica. Non possono invece essere riconosciuti i costi pubblicitari, se non nella misura in cui siano finalizzati alla ricostruzione dell’immagine a seguito dei fatti di causa e risultino eziologicamente riconducibili alla condotta illecita. Restano pertanto esclusi i costi relativi alla partecipazione a fiere, al noleggio di attrezzature e materiale pubblicitario, nonché le spese di viaggio, di ospitalità e, più in generale, tutte quelle che sarebbero state sostenute anche in assenza delle condotte illecite.

Il danno non patrimoniale all’immagine conseguente alla concorrenza sleale denigratoria va liquidato in via equitativa tenendo conto della particolare gravità di condotte che abbiano diffuso notizie tendenziose abusando di un provvedimento giurisdizionale favorevole [nella specie, una descrizione presentata come accertamento di contraffazione] e siano state reiterate per anni, anche dopo il rigetto in primo grado della domanda di contraffazione; il danno da confusione derivante dalla registrazione di un nome a dominio in contraffazione e dal redirect, in presenza di un fattore causale concomitante, non è liquidabile con il criterio differenziale né con la royalty ragionevole e va determinato in via equitativa.

Data Sentenza: 01/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lisa Torresan
Registro: RG 811 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/09/2026
Massima a cura di: Angela Zampetti
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