Nel procedimento cautelare per contraffazione di brevetto farmaceutico, la presunzione di validità che assiste il titolo non esclude che il giudice, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, neghi l’inibitoria quando emergano serie ragioni di dubbio sulla sussistenza dell’attività inventiva, valutata secondo il problem-solution approach: tali ragioni possono desumersi dalle esplicite indicazioni dell’arte nota che suggerivano la soluzione rivendicata al tecnico del ramo [nella specie, studi di fase I che indicavano l’idoneità del principio attivo alla somministrazione orale una volta al giorno], da un contenzioso internazionale con numerose pronunce di invalidità, da un iter di opposizione davanti all’Ufficio europeo dei brevetti concluso con decisioni contrastanti, l’ultima delle quali senza esaminare le anteriorità più rilevanti, e dall’esito non univoco delle consulenze tecniche prodotte.
Nella medesima valutazione assume rilievo la prossima scadenza del brevetto, che rende opportuno rigettare le istanze cautelari di inibitoria, di ritiro della dichiarazione di commercializzazione del farmaco generico e di eliminazione dalle liste di trasparenza, rinviando al merito ogni approfondimento tecnico; la complessità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese.