La conservazione delle informazioni tecniche e commerciali su server aziendali ai quali i dipendenti accedono con credenziali personali, che abilitano l’ingresso ad aree di specifica competenza, e l’adozione di accordi di riservatezza con i fornitori costituiscono misure ragionevolmente adeguate a mantenere le informazioni segrete. Ai fini della tutela prevista dagli artt. 98 e 99 c.p.i. non assume rilievo il fatto che si tratti di un sistema di protezione standard, posto che tali articoli non richiedono l’adozione delle migliori tecnologie di segretazione disponibili, ma soltanto l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza.
L’uso di credenziali personali è da considerare misura adeguata, dal momento che consente di escludere dalla conoscenza dei documenti tutti gli estranei e anche i dipendenti non assegnati al settore; rende il dipendente perfettamente edotto della riservatezza dei dati e del divieto implicito di diffusione degli stessi; consente di individuare nominativamente le persone che accedono ai dati e il momento degli accessi. Misure più sofisticate non sono richieste quando i dati non presentino un carattere di riservatezza eccezionale, e la circostanza che la protezione non sia sufficiente contro i comportamenti dolosi non ne esclude l’adeguatezza.
L’uso delle informazioni segrete richiede il consenso del titolare, e non quello di una sua filiale estera che abbia commissionato il prodotto; in mancanza di prova dell’esistenza anteriore di disegni diversi, depositati solo in corso di causa, si presume che tutta la produzione del concorrente fino a quel momento sia avvenuta con l’uso del know-how sottratto. Non spetta il risarcimento del valore delle informazioni, che non sono uscite dal patrimonio del titolare, né il lucro cessante senza prova dello sviamento di clientela, né il prezzo del consenso quando non sia ragionevole presumere che il concorrente avrebbe chiesto per anni la licenza di un know-how che poteva sviluppare in pochi giorni o settimane; per la stessa limitatezza dell’uso sono sproporzionati il ritiro dal commercio e la pubblicazione della sentenza.
La retroversione degli utili, che non ha natura risarcitoria ma funzione in parte compensatoria e in parte dissuasiva, si prescrive in dieci anni ed è dovuta dalla sola società che ha realizzato gli utili, e non dagli ex dipendenti, pur concorrenti nella sottrazione e nell’uso delle informazioni. Va commisurata al contributo che il know-how ha dato ai prodotti del concorrente, come i miscelatori industriali della società costituita da due ex dipendenti, applicando all’utile, stimato nel 20% del fatturato, la percentuale di apporto distinta tra i prodotti per i quali l’uso è stato significativo e quelli per i quali è stato marginale.
Il manuale tecnico dei prodotti non gode della tutela autorale in difetto di prova, e di adeguata allegazione, del suo carattere creativo, e la sua riproduzione parziale non integra concorrenza sleale quando non sia idonea a danneggiare l’azienda del titolare, come per il manuale destinato a una filiale dello stesso gruppo. Va cancellata ai sensi dell’art. 89 c.p.c. l’espressione sconveniente che attribuisca alla controparte un comportamento menzognero con un gergo inutilmente dispregiativo.