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Tribunale di Roma, 14 Marzo 2024

Denunzia ex art. 2409 c.c. del collegio sindacale e revoca del liquidatore inerte: azione di responsabilità non promossa, omessa rendicontazione e curatore speciale

Tribunale di Roma, 14 Marzo 2024
Denunzia ex art. 2409 c.c. del collegio sindacale e revoca del liquidatore inerte: azione di responsabilità non promossa, omessa rendicontazione e curatore speciale

La sopravvenuta messa in liquidazione della società e la nomina a liquidatore di uno degli amministratori denunciati non fanno venir meno i presupposti dell’intervento del tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., quando le gravi irregolarità gestorie perdurino anche dopo la liquidazione: integrano tali irregolarità la mancata introduzione dell’azione sociale di responsabilità già autorizzata dall’assemblea, giustificata soltanto con l’affermazione generica che gli atti sono in preparazione, l’omessa rendicontazione al collegio sindacale, reiteratamente richiesta, sullo stato dei contenziosi pendenti e delle azioni di recupero dei crediti, e l’assenza, anche in un’ottica di tutela della par condicio creditorum, di qualsiasi informazione sulla capacità della società di estinguere in sede di liquidazione volontaria tutti i debiti ovvero sull’eventuale stato di insolvenza che imponga l’apertura di una procedura concorsuale. In tale situazione il tribunale revoca il liquidatore e nomina un amministratore giudiziario con il compito di relazionare al collegio sindacale sui contenziosi, di coltivare il recupero dei crediti e di verificare l’emersione dello stato di insolvenza.

Nel procedimento ex art. 2409 c.c. la società è rappresentata esclusivamente dal curatore speciale nominato dal tribunale per il conflitto di interessi con l’organo amministrativo denunciato, sicché è nulla la memoria di costituzione depositata dalla società in persona del legale rappresentante, il quale può tuttavia costituirsi personalmente, anche in udienza, facendo proprie le difese ivi svolte.

L’amministratore che abbia rassegnato le dimissioni prima del ricorso, senza che esse siano state iscritte nel registro delle imprese, non è destinatario di alcuna statuizione ove nelle more sia stato nominato un liquidatore, ma la mancata iscrizione giustifica la compensazione delle spese nei suoi rapporti con le altre parti.

Data Sentenza: 14/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Stefano Iannaccone
Registro: RVG 14302 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/09/2026
Massima a cura di: Davide Pasqualotto
Davide Pasqualotto

Dottorando di ricerca in diritto commerciale presso l'Università di Milano-Bicocca e avvocato presso lo studio legale Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners

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