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Tribunale di Roma, 5 Febbraio 2024

Denunzia ex art. 2409 c.c. nella s.r.l.: gravi irregolarità, attualità, limiti del sindacato di merito e nomina diretta dell’amministratore giudiziario

Tribunale di Roma, 5 Febbraio 2024
Denunzia ex art. 2409 c.c. nella s.r.l.: gravi irregolarità, attualità, limiti del sindacato di merito e nomina diretta dell’amministratore giudiziario

La formulazione dell’art. 2409 cod. civ. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, devono – oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori – essere attuali e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine devono assumere un carattere dannoso, pur essendo sufficiente al riguardo il mero pericolo di danno futuro, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

Il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali amministrative e tributarie o dello statuto e delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori. Al riguardo, non rilevano né il tipo di norma violata, né lo stato soggettivo di amministratori e sindaci. Peraltro, pur non potendosi il giudizio del tribunale basarsi su mere supposizioni e/o su indimostrati rilievi critici, appare sufficiente che sussistano elementi di sicuro affidamento che, pur non assurgendo al livello di prova piena, abbiano tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del mero sospetto.

Sono irrilevanti per i fini di cui all’art. 2409 cod. civ. le censure attinenti al merito inteso come opportunità o convenienza delle scelte gestionali con due eccezioni: (1) in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti atteso che il controllo del Tribunale è di legalità e di regolarità della gestione intesa quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione dell’oggetto sociale in modo conveniente cioè tale che la quantità delle risorse complessivamente consumate nella produzione dei beni e dei servizi sia inferiore o corrispondente ai ricavi; (2) in secondo luogo, il Tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi e segnatamente quelle in pregiudizio della società da loro amministrata, ma conformi all’interesse del socio di maggioranza, a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società stessa in quanto il limite derivante dalla c.d. business judgment rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l’osservanza del dovere di diligenza (c.d. duty of care) quanto dell’obbligo di fedeltà (c.d. duty of loyalty) compreso tra quelli richiamati dall’art. 2409, comma 1 cod. civ. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi.

Costituiscono gravi irregolarità, rilevanti ex art. 2409 c.c., le illegittime modalità di convocazione dell’assemblea e la redazione del bilancio in violazione delle norme in materia; a maggior ragione impone la nomina diretta di un amministratore giudiziario, senza previa ispezione, l’assoluta inerzia dell’amministratore unico di s.r.l. rispetto agli obblighi di predisposizione dei bilanci e di convocazione dell’assemblea per la loro approvazione protratta per più esercizi, unita alla mancata attivazione a tutela dei crediti sociali di cui egli stesso abbia denunciato all’assemblea l’opacità [nella specie, pagamenti privi di giustificativi, restituzione di finanziamenti soci postergati ex art. 2467 c.c., mala gestio dell’amministratore della controllata], quando il pericolo di danno consista nella prescrizione dei crediti risarcitori e restitutori e l’amministratore, rimasto contumace, non abbia fornito alcuna giustificazione.

Data Sentenza: 05/02/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Stefano Iannaccone
Registro: RVG 14232 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/09/2026
Massima a cura di: Davide Pasqualotto
Davide Pasqualotto

Dottorando di ricerca in diritto commerciale presso l'Università di Milano-Bicocca e avvocato presso lo studio legale Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners

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